Le novità introdotte dalla Riforma del lavoro sportivo entrata in vigore dal 01/07/2023, D.lgs. 36/2021, aggiornate con il D. Lgs. 29.8.23 n. 120 (c.d. “correttivo bis”), impongono un adeguamento sotto molteplici fronti.
- Definizione di lavoratori sportivi
La norma in esame definisce lavorativi sportivi gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i direttori tecnici e sportivi, i preparatori atletici, gli ufficiali di gara e tutti quei tesserati che operano in una mansione necessaria per lo svolgimento di attività sportive sulla base dei regolamenti di Federazioni Sportive, Discipline Associate ed Enti di Promozione Sportiva a fronte di un corrispettivo.
Il Consiglio Federale Con Delibera n. 47/23 ha individuato come lavoratori sportivi (comprese anche le attività di formazione erogate nei confronti dei Tesserati) ai sensi e per gli effetti dell’Art. 25 D. Lgs 36/21, oltre alle figure richiamate dalla surriferita previsione normativa, tutte le seguenti figure tecniche: Tracciatore (I, II e III Livello) , Allenatore (II, III e IV livello), Istruttore, Assistente di Sala, Guida Blind, Giudici di I, II e III livello, Giudici di Blocco (Gare Boulder), Giudice di Via (Gare Lead), Assistenti di Via (Garre Lead e Speed), Ispettore Tecnico e Direttore di Gara.
L’elenco delle mansioni dovrà essere approvato con Decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport.
L’elenco, dopo l’approvazione, sarà tenuto dal Dipartimento dello Sport e consentirà a ciascuna ASD/SSD di poter individuare con certezza quelle figure tecniche per le quali sarà consentito, per ciascuna disciplina sportiva, applicare le norme sul lavoro sportivo.
Segnaliamo infine che le persone che svolgono mansioni non proprie del lavoro sportivo come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, custode di impianto sportivo, giardiniere e altre figure che non rientrano specificamente tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva dovranno essere oggetto di normali rapporti di lavoro, autonomo o subordinato, previsti dalle norme vigenti e non potranno usufruire delle agevolazioni previste dal decreto in oggetto.
Le collaborazioni amministrativo-gestionali rimangono in vigore con l’attrazione a regime fiscale e previdenziale del lavoratore sportivo.
- Compensi per prestazioni
La riforma ha abrogato le norme relative allo sport dilettantistico e quindi a partire dal 01/07/2023 i compensi non potranno più essere considerati redditi diversi, ma solo redditi da lavoro, sia esso subordinato ovvero autonomo, anche nella forma di collaborazione coordinata e continuativa a prescindere dall’importo corrisposto.
Sarà pertanto necessario stipulare degli appositi contratti o lettere di incarico con i collaboratori/lavoratori, applicando le ritenute fiscali e previdenziali previste dalla norma in oggetto.
Ai compensi corrisposti dovrà applicarsi il principio di cassa al fine del relativo trattamento fiscale, che è pertanto fissato nella data effettiva del pagamento e non nella data in cui è stato maturato il diritto a percepire il compenso.
- Premi
I premi corrisposti dalla FASI ad atleti e tecnici saranno soggetti alla ritenuta a titolo di imposta fissata nel 20%.
Anche ai premi si applica il principio di cassa al fine del relativo trattamento fiscale, che è pertanto fissato nella data effettiva del pagamento e non nella data in cui è stato maturato il diritto a percepire il premio.
- Tipologie dei rapporti lavorativi nell’ambito sportivo
La riforma ha previsto che il rapporto di lavoro potrà essere regolato da un contratto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo anche nella forma di una collaborazione coordinata e continuativa.
Per i rapporti di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, è stata prevista una presunzione semplice qualora la prestazione non superi le ventiquattro ore settimanali, dalle quali sono escluse le partecipazioni alle manifestazioni sportive.
Per i rapporti di lavoro autonomo occasionale, qualora se ne verifichino i presupposti, si dovrà fare riferimento alla normativa vigente che, ricordiamo, possono essere riconosciute in un massimo di trenta giorni lavorati annui (anche non consecutivi) e nel limite di € 5000 lordi annui. Per questo genere di rapporto vige l’obbligo di tesseramento federale e, ad oggi, è prevista la comunicazione al Ministero del Lavoro.
- Soglie di esenzione, aliquote previdenziali e aliquote INAIL
Soglie di esenzione
Per tutte le forme di rapporto di lavoro sportivo, sia subordinato che autonomo, sono state istituite le seguenti soglie di esenzione: € 5000 ai fini previdenziali ed € 15000 ai fini fiscali.
Al fine di individuare e determinare il raggiungimento della soglia di € 15000 è altresì necessario considerare anche i compensi corrisposti fino alla data del 30/06/2023.
Aliquote previdenziali
Le aliquote previste per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono fissate nel 24% se il collaboratore è iscritto ad altra forma previdenziale e nel 27,03% nel caso in cui il collaboratore non sia iscritto ad altra forma previdenziale.
Le aliquote saranno applicate sul 50% dell’imponibile previdenziale fino al 31/12/2027, al superamento della franchigia fissata in € 5000 a partire dal 01/07/2023.
Aliquote INAIL
Sono soggetti INAIL tutti i lavoratori sportivi subordinati, mentre non lo sono i collaboratori coordinati e continuativi di tipo sportivo. Per questi ultimi è comunque valida la copertura assicurativa garantita dalla polizza stipulata dalla Federazione.
Rimborsi spese
I rimborsi spese documentati per le trasferte effettuate al di fuori del Comune di residenza del richiedente sono esclusi da qualsiasi tipo di tassazione. Tra le spese documentate figurano anche le indennità chilometriche, a patto che esse siano sostenute da tutta la documentazione idonea a determinare le percorrenze stradali, l’autoveicolo utilizzato ed il costo chilometrico di riferimento che deve rimanere nei limiti e nelle disposizioni previste dal Tariffario federale.
- Comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro
I rapporti di collaborazione possono essere comunicati dalle ASD e SSD attraverso la propria area riservata all’interno del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport.
Dal 01/07/2023 è attiva la relativa funzione e invitiamo le ASD e SSD a prenderne pronta visione. Segnaliamo che il decreto correttivo ha previsto che gli adempimenti e i versamenti delle ritenute e dei contributi previdenziali relativi al periodo 01/07-30/09/2023 potranno essere effettuati senza alcuna sanzione entro il 31/10/2023.
- Disposizioni circa la sicurezza sui luoghi di lavoro
Tutte le ASD e SSD che sottoscriveranno un contratto di lavoro con i propri collaboratori sono tenuti ad adottare e osservare le misure previste per la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compresa la nomina del medico del lavoro competente.
- Volontari
La norma prevede una netta distinzione tra lavoratori e volontari sportivi: i volontari sportivi potranno svolgere la prestazione a titolo esclusivamente gratuito e potranno vedersi corrisposti solamente rimborsi spese documentati (in autocertificazione entro il limite di € 150 mensili).
Le ASD e le SSD, nel caso in cui si avvalessero di volontari sportivi, dovranno obbligatoriamente tesserarli e stipulare una apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per garantire e tutelare i volontari sportivi dai danni che potrebbero arrecare a terzi nello svolgimento delle proprie attività.
È altresì normata l’assoluta incompatibilità tra i volontari sportivi e i lavoratori nell’ambito della medesima ASD o SSD. Pertanto i soggetti che prestano a titolo volontario la propria opera a favore di una ASD o SSD non possono instaurare rapporti di lavoro remunerati con la medesima ASD o SSD.
- Dipendenti di Enti pubblici
Le autorizzazioni concesse dalle Amministrazioni di Competenza ai propri dipendenti pubblici per svolgere incarichi retribuiti non sono più valide a partire dal 01/07/2023.
Per i Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni è prevista una diversa procedura a seconda se la prestazione è svolta in forma volontaria o remunerata.
In caso di prestazione volontaria è necessaria la semplice comunicazione alla propria Amministrazione da parte del collaboratore volontario.
Nel caso di prestazione remunerata, essa rientrerà nell’ambito del Lavoro Sportivo.
In questo caso è quindi richiesto il rilascio di apposita autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza.
In ogni caso, decorsi trenta giorni dalla richiesta, si applica l’istituto del silenzio assenso.
Ai fini della stipula del contratto, il presidente di ASD o SSD dovrà infine accertarsi che l’autorizzazione sia stata effettivamente concessa.
- Ufficiali di gara
Per gli Ufficiali di gara (arbitri, direttori di gara, soggetti preposti alla rilevazione di tempi e distanze) sono previste le medesime disposizioni previste per i lavoratori sportivi o volontari.
- Modulistica
La modulistica relativa alle Indennità/Compensi, Rimborsi spese e Premi è presente sul sito FASI alla sezione “Federazione Trasparente”.
Tutti gli Uffici Federali sono a disposizione dei nostri Affiliati per poter fornire adeguato supporto a seguito delle rilevanti novità introdotte dalle norme di cui in premessa.
Si precisa altresì che verrà organizzato un ulteriore webinar nel mese di ottobre p.v.
pdf Prot n 131 23 Circolare lavoro sportivo
document LETTERA INCARICO LAVORATORE SPORTIVO
document LETTERA INVARICO VOLONTARIO SPORTIVO