La Commissione Medica, nominate dal Consiglio federale, è formata da almeno 3 componenti, di cui il medico federale assume la funzione di presidente
La Commissione medica federale:
- coordina l’attività del Settore;
- predispone e propone al Consiglio Federale iniziative tese alia tutela ed alla verifica dello stato di salute dei tesserati;
- esercita attività di controllo del rispetto di eventuali e specifiche norme federali tese alla tutela dello stato di salute dei tesserati
- svolge attività di supporto su precise esigenze sanitarie federali e/o a favore dei tesserati, ove ciò sia ritenuto opportuno e richiesto dal Consiglio Federale;
- propone e collabora in interventi di formazione ed aggiornamento nelle materie biologiche e
- fisiologiche a favore dei tesserati della Federazione;
- individua temi di approfondimento e studio in Medicina dello Sport e/o materie affini, con particolare riferimento alla disciplina sportiva Federale.
Norme sui certificati medici per l'arrampicata sportiva
Assistenza sanitaria per le gare di arrampicata sportiva
Norme di primo soccorso
Si ricorda l’opportunità per i gestori delle palestre, gli istruttori-allenatori di seguire un corso con relativo esame e diploma BLSD e l’assoluta importanza di avere un defibrillatore nei luoghi di allenamento.
Gli impianti devono essere adeguati a favorire l’emergenze sanitarie (vie di accesso e di fuga a norma).
Obbligo dotazione defibrillatori semiautomatici
Si ricorda che con decreto del Ministero della Salute del 26 giugno 2017 sono state emanate le linee guida relative la dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. Utilizzo che, dopo diversi differimenti, è diventato obbligatorio dal 1 luglio 2017.
Nelle stesse linee guida, che pubblichiamo integralmente, all’art. 1 si ricorda:
“L'obbligo di dotazione e impiego di defibrillatori semiautomatici ed eventuali altri dispositivi salvavita di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, si intende assolto da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, come definite dall'articolo 5 del decreto ministeriale 24 aprile 2013, alle seguenti condizioni: a) qualora utilizzino un impianto sportivo, come definito dall'articolo 2 del decreto Ministro dell'interno del 18 marzo 1996 e avente carattere permanente, che sia dotato di defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata; b) qualora sia presente una persona debitamente formata all'utilizzazione del dispositivo durante le gare inserite nei calendari delle Federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, durante lo svolgimento di attività sportive con modalità competitive ed attività agonistiche di prestazione disciplinate dagli enti di promozione sportiva, nonché durante le gare organizzate da altre società dilettantistiche.”
pdf MINISTERO DELLA SALUTE Decreto 26 giugno 2017
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DM Salute 26 giugno 2017 Allegato A
Per quanto concerne l'aspetto formativo del personale non sanitario autorizzato all’uso del DAE, il CONI ha adottato un Protocollo d'Intesa con la Federazione Medico Sportiva, in ottemperanza al Decreto Balduzzi che all'art. 5, comma 7 dispone tra l'altro che " ... Il Coni, nell'ambito della propria autonomia, adotta protocolli di Pronto soccorso sportivo defibrillato (PSSD) della Federazione Medico Sportiva Italiana ... ".
L’invito alle società affiliate pertanto è di avvalersi di tali corsi di formazione PSS-D organizzati dall'FMSI.