Aggiornamento protocollo COVID e precisazioni sulle attività consentite

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DPCM 03.12.2020

Arrampicata sportiva

In riferimento alle recenti disposizioni contenute del DPCM del 3 dicembre 2020 in vigore fino al 15 gennaio 2021, è consentito lo svolgimento, a porte chiuse e nel rispetto dei Protocolli anticontagio, di eventi e competizioni di arrampicata sportiva riconosciute di preminente interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza presenza di pubblico.

Considerato che la situazione epidemiologica ancora grave, la Federazione invita tutti gli affiliati e gli atleti agonisti a rispettare rigidamente il protocollo di riduzione del rischio di contagio da Covid – 19 e ogni altra misura di contenimento prevista dalla normativa nazionale, regionale e provinciale.

Relativamente agli spostamenti necessari alla prosecuzione degli allenamenti, facendo affidamento al senso di responsabilità e lealtà che contraddistingue gli sportivi, si raccomanda l’utilizzo di impianti limitrofi e la massima riduzione degli spostamenti.

Cosa si può fare

A) Zone gialle – Disposizioni valide per tutto il territorio nazionale

1) Uso dispositivi di protezione individuale

Articolo 1 comma 1 - Viene ribadita l’esclusione dall'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherina monouso o lavabile) per chi sta svolgendo attività sportiva.

2) Attività sportiva all’aperto è consentita:

  • All’aperto anche presso aree attrezzate e parchi pubblici (ad es. falesie), ove accessibili, nel rispetto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
  • Presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.
  • Rispettando il protocollo emanato dalla FASI “Protocollo per la riduzione del rischio da COVID-19 per la ripresa dell’attività sportiva compresa l’attività agonistica e di formazione” di data 03.11.2020.
  • Solo dalle 5.00 alle 22.00, lo spostamento è consentito trattandosi dello svolgimento di attività non sospese, con la raccomandazione di spostarsi il meno possibile.

3) L’attività sportiva nelle palestre di arrampicata è sospesa

  • Ad eccezione delle sessioni di allenamento di cui al punto 4.

4) Eventi e competizioni consentiti:

  • Solo se riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e CIP e organizzati dalla FASI all’interno di impianti sportivi a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico.

A tale proposito, su proposta della FASI, il CONI ha riconosciuto le seguenti gare e competizioni di preminente interesse nazionale:

Agli organizzatori dell’evento, gli atleti agonisti o le rispettive associazioni sportive devono presentare una copia della certificazione medica per l’attività sportiva agonistica (Decreto Ministero della Sanità 18.02.1982), che va conservata presso la società sportiva di appartenenza.

5) Sessioni di allenamento consentite sia all’aperto che nelle palestre di arrampicata:

  • Solo gli atleti, professionisti e non professionisti partecipanti alle competizioni di cui al punto 4, a porte chiuse, nel rispetto del protocollo emanato dalla FASI.

Gli atleti devono essere tesserati come agonisti e presso la società di appartenenza deve essere conservata la certificazione medica per l’attività sportiva agonistica.

6) Persone disabili ed attività motoria

  • Le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con  necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti  a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni  caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità,  lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto.

7) Attività di formazione

  • Tutte le attività in presenza sono sospese, possono proseguire quelle con modalità a distanza

b) Zone arancione

Ulteriori disposizioni da osservare:

  • È vietato entrate o uscire dalla zona (regione) e spostarsi dal proprio comune di residenza salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto quindi, non essendo sospese le attività di cui all’art. 1 comma 10 lettera e), è possibile spostarsi in un comune diverso da quello di residenza o in una regione diversa per le sessioni di allenamento. La raccomandazione è di usare impianti limitrofi e ridurre al minimo essenziale gli spostamenti.

c) Zone rosse

Ulteriori disposizioni da osservare:

  • È vietato ogni spostamento in entrata o uscita dalla zona (regione), nonché all’interno del territorio medesimo salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto quindi, non essendo sospese le attività di cui all’art. 1 comma 9 lettera e), è possibile spostarsi per le sedute di allenamento.
  • È consentito svolgere individualmente attività motoria all’aperto in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
  • È consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona; in questo caso non vige l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie
  • Sono sospese tutte le attività delle palestre e strutture di arrampicata anche nei centri sportivi all’aperto ad eccezione delle sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti partecipanti alle competizioni di cui al punto 4, a porte chiuse, nel rispetto del protocollo emanato dalla FASI.

SPOSTAMENTI

Al fine di poter giustificare il trasferimento per raggiungere le sedi di allenamento si suggerisce alle di avere con sé, oltre al modulo di autodichiarazione 

Modello autodichiarazione editabile

il comunicato federale di comunicazione del riconoscimento d’interesse nazionale da parte del CONI delle nostre competizioni, copia delle tessera di atleta agonista ed una dichiarazione del presidente della società che conferma che l’atleta si allena per partecipare alle gare di interesse nazionale.

Rimane inteso il rigoroso rispetto di tutte le indicazioni contenute nel Protocollo di Sicurezza per limitare il rischio di contagio Covid - 19 e di tutte le misure anticontagio contenute nella normativa nazionale, regionale e provinciale vigente.

Protocollo COVID 04 11 2020

All 1 Autodichiarazione

All 2 Protocollo idoneità sanitaria per raduni nazionali definitivo

All 3 suggerimenti visite medico sportive