ART. 19 - Trasferimenti ad altro affiliato (leggi società sportiva) - Vincolo sociale
1. Con il tesseramento, l'atleta assume un vincolo con l'affiliato (leggi: società sportiva, ndr) di validità annuale. Nel caso che non voglia rinnovare il tesseramento per l'anno successivo, dovrà comunicarlo all'affiliato (leggi: società sportiva) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il 31 ottobre.
2. L'istanza di trasferimento deve essere inoltrata, dall'interessato, alla segreteria della FASI, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed, in copia, con lettera semplice, agli Organi periferici.
3. L'istanza di trasferimento dovrà contenere i seguenti documenti:
a) generalità e numero di tessera del richiedente;
b) affiliato (leggi: società sportiva) di appartenenza;
c) affiliato (leggi: società sportiva) al quale intende trasferirsi;
d) autorizzazione dell'affiliato (leggi: società sportiva) di appartenenza, solo nel caso in cui sia vigente il vincolo sociale;
e) accettazione dell'affiliato (leggi: società sportiva) a cui si trasferisce il tesserato.
4. Lo scioglimento del vincolo sociale, nel corso dell'anno, per il trasferimento ad altro affiliato (leggi: società sportiva), è permesso anche per uno solo dei seguenti motivi:
a) scioglimento dell'affiliato (leggi: società sportiva);
b) mancata riaffiliazione, nei termini previsti;
c) l'affiliato stesso non ha tesserato l'atleta entro i termini stabiliti dal presente Regolamento;
d) termine dell'arruolamento nei corpi militari con conseguente cessazione del vincolo a favore di questi.
e) cambio di residenza del tesserato, ovvero motivi di famiglia, studio, lavoro adeguatamente documentati in sede di istanza di trasferimento.